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Il giudicato va sorseggiato freddo

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Il giudicato va sorseggiato freddo
Il giudicato va sorseggiato freddo Silent Jo

Secondo quanto si apprende, i difensori di Andrea Sempio starebbero valutando due richieste da presentare davanti al GUP, una relativa al rapporto tra il procedimento a suo carico e il giudicato Stasi, l’altra all’impronta 33.

Stando a quanto riportato da Emanuele Canta, secondo Cataliotti «i difensori di Sempio probabilmente davanti al GUP chiederanno al giudice di sollevare la questione dei giudicati, quindi che sia il GUP davanti alla Corte costituzionale a chiedere la sospensione di tutto fino a quando non si definirà la posizione di Stasi e poi sulla 33 sembrano intenzionati a chiedere incidente probatorio».

Si tratterebbe, del tutto prevedibilmente, di portare davanti allo stesso GUP i due problemi che accompagnano il procedimento Sempio, affrontando da una parte il rapporto con il giudicato Stasi e dall’altra il valore probatorio dell’impronta 33.

Sul primo versante la difesa proverebbe a fermare il procedimento finché resta in piedi il giudicato che attribuisce a Stasi l’omicidio oggi contestato dalla Procura esclusivamente a Sempio, chiedendo al GUP di investire la Corte costituzionale sul problema del coordinamento tra le due situazioni.

Riguardando persone diverse, il ne bis in idem non opera, mentre l’art. 630 c.p.p. contempla l’inconciliabilità tra i fatti stabiliti da sentenze irrevocabili come possibile causa di revisione, intervenendo però quando il secondo giudicato si sia già formato.

Il problema che la difesa tenterebbe di portare davanti alla Consulta potrebbe dunque stare proprio qui, sostenendo che non sia sufficiente attendere la formazione di due giudicati incompatibili per affidarne soltanto in seguito la soluzione alla revisione.

Va detto che non è una strada semplice, perché occorrerebbe individuare la norma da sottoporre al vaglio costituzionale e convincere il GUP della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Laddove il giudice condividesse l’impostazione e rimettesse la questione alla Consulta, il procedimento verrebbe sospeso in attesa della decisione.

Altro è il discorso sull’impronta 33, per la quale la difesa intenderebbe chiedere un incidente probatorio durante l’udienza preliminare, possibilità ammessa dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 77 del 1994. L’accertamento uscirebbe così dal confronto tra consulenze di parte, venendo formato davanti al giudice nel contraddittorio tra accusa e difesa.

La particolarità sta nel fatto che, per ottenere la sospensione, la difesa Sempio dovrebbe valorizzare la forza del giudicato Stasi, mentre, difendendo Sempio nel merito, dovrebbe contestare gli elementi sui quali la Procura fonda una ricostruzione alternativa proprio a quel giudicato.

Non vi sarebbe alcuna contraddizione, trattandosi di piani difensivi diversi, ma sarebbe il punto nel quale i due procedimenti, rimasti finora formalmente separati, finirebbero per incontrarsi davanti allo stesso giudice.

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