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Il privilegio dell'irrilevanza

By any means necessary

Il privilegio dell'irrilevanza Silent Jo

Nel caso Garlasco sembra essersi affermato un curioso principio, per il quale ciò che non è dimostrato concorre allegramente a sostenere una condanna, mentre ciò che emerge dagli atti d’ufficio viene dichiarato irrilevante proprio perché quella condanna è definitiva, il famoso giudicato dietro al quale i colpevolisti a oltranza continuano a trincerarsi, oltre che sbandierare il feticcio del pezzo di carta a corroborare la solidità della loro stolida posizione da ultimi nipponici abbarbicati su una liana in una giungla sperduta.

Avevo già affrontato l'impiego delle formule dubitative nella costruzione del quadro indiziario contro Alberto Stasi, osservando come compatibilità e possibilità astratte avessero acquisito significato accusatorio e parimenti avevo contestato la disinvoltura con cui anomalie investigative, omissioni ed errori vengono ricondotti alla normalità, quasi che la loro frequenza ne attenuasse la gravità, serie quest’ultima che può entrare di diritto nella categoria derubricatori seriali.

Stasi non sarebbe stato condannato per questo, né per quello, ogni anomalia non avrebbe influito sul processo, ciascun errore sarebbe risultato ininfluente.

Ma quindi, di grazia, su quali cazzo di presupposti sarebbe stato condannato?

Giuseppe Brindisi, nel suo Toh del 19 ottobre, ha documentato lo stesso fenomeno attraverso dichiarazioni televisive corredate di nomi, date e trasmissioni, ricostruendo gli interventi di Zurlo sulle irregolarità dei verbali e sulle fotografie mancanti, quelli di Garofano sulle competenze degli operatori e sugli errori che non avrebbero pregiudicato la condanna, fino alle osservazioni di Lovati sulla frequenza delle contaminazioni. È un lavoro giornalistico cui plaudo, benché rappresenti soltanto un campionario parziale delle scempiaggini ascoltate dagli irriducibili della sentenza passata in giudicato, ché, se volessimo censirle e catalogarle tutte, rischieremmo di dover chiedere una moratoria da ogni impegno professionale e sociale per il prossimo anno e mezzo.

Il 19 settembre 2007 il RIS di Parma ottenne dall'estratto bu_p, relativo ai pedali della Umberto Dei, un profilo genetico attribuito a Chiara Poggi; secondo la ricostruzione della Procura di Pavia, il 20 settembre furono eseguite due ulteriori corse elettroforetiche negative sul medesimo estratto, delle quali non si trovava traccia negli atti dei precedenti giudizi.

Previderé e Grignani, nella consulenza del 15 settembre 2026, hanno ritenuto affidabile il risultato positivo pur rilevando la necessità di approfondire la discordanza con quelli negativi, ma non disponevano ancora dell'appunto manoscritto relativo al test OBTI negativo del 20 settembre, emerso dalla successiva acquisizione documentale.

Il 25 settembre 2007 Fabbri aveva chiesto un accertamento specifico per il sangue, senza ottenerlo, benché l'appunto rinvenuto nel 2026 chiarisca oltre ogni dubbio che un test negativo (!) di quella natura fosse stato eseguito cinque giorni prima. Il verbale del 24 settembre riferiva che ai consulenti erano stati mostrati i risultati sinora ottenuti, senza identificarli, mentre Fabbri sostiene di non avere mai ricevuto le due corse negative e, assente un elenco, quel sinora va ricondotto entro il recinto di vaghezza che, a posteriori, mi sento legittimata a mettere seriamente in dubbio.

Il RIS aveva ottenuto risultati differenti, ma solo quelli sfavorevoli erano entrati nella documentazione conosciuta dalla difesa; l'individuazione dei destinatari, delle date e delle modalità di trasmissione consentirebbe di stabilire chi avesse ricevuto un quadro completo degli accertamenti e chi fosse stato chiamato a valutarne soltanto una parte.

Nelle pagine 110–112 dell'appello bis e 92–93 della Cassazione n. 25799/2016, richiamate da Brindisi, la probabile origine ematica del materiale contribuiva alla valutazione accusatoria dei pedali, sicché la mancata conoscenza degli accertamenti che avrebbero potuto contestarla non può essere dichiarata ininfluente senza verificare quale peso avesse assunto quell'interpretazione.

Nel giugno 2014 la parte civile sosteneva l'ipotesi dello scambio dei pedali con quelli della bicicletta nera; nell'ottobre successivo la Procura generale di Milano escludeva quello scambio, mentre nella requisitoria di novembre compariva l'ipotesi di pedali Wellgo provenienti da un'altra bicicletta, mai identificata.

L'ipotizzata origine ematica del materiale avrebbe collegato i pedali all'aggressione, la loro provenienza da un'altra bicicletta avrebbe dovuto collegarli al mezzo osservato davanti all'abitazione, ma l'identificazione di quella bicicletta mancava e l'origine ematica non era stata dimostrata.

Il quadro indiziario comprendeva anche il DNA sul dispenser, che non dimostrava un lavaggio successivo all'omicidio, le impronte non databili, il DNA maschile ungueale non individualizzante e i ventitré minuti tra le 9.12 e le 9.35, che non provavano né la presenza di Stasi sulla scena del crimine né l'esecuzione dell'omicidio in quell'intervallo.

La condanna poggiava su una valutazione complessiva di questi elementi, ma il peso attribuito a ciascuno dipendeva anche dalle interpretazioni degli altri, con il rischio che circostanze incerte finissero per rafforzarsi reciprocamente senza acquisire una consistenza dimostrativa autonoma.

La mancata documentazione delle corse negative, il test OBTI negativo del quale non venne dato conto e le spiegazioni successive sulle modalità di comunicazione dei risultati investono la possibilità di ricostruire il percorso attraverso il quale un dato scientifico fu interpretato, selezionato e utilizzato in giudizio.

Chi sostiene che gli errori non abbiano influito sulla condanna dovrebbe confrontarsi con le motivazioni che attribuirono valore agli elementi interessati da quegli stessi errori, anziché invocare il giudicato come dimostrazione della loro irrilevanza e con cui, mi si perdonerà la grevità, per me oggi ci si possono nettare le regali terga.

A forza di derubricare ogni anomalia, giustificare ogni omissione e dichiarare ininfluente qualunque elemento capace di incrinare la ricostruzione accusatoria, si finisce per pretendere che sia la condanna a dimostrare la propria fondatezza, anziché pretendere che siano le prove a giustificarla.

Il giudicato sancisce la definitività di una decisione, non l'infallibilità di chi l'ha pronunciata, né tantomeno quella di chi ha svolto gli accertamenti sui quali si è fondata e, alla luce di quanto già emerso, resta da scoprire che cosa custodiscano ancora quei faldoni, quali altre condotte possano venire alla luce e a chi siano imputabili.

La gogna alla quale Alberto Stasi è stato sottoposto, travolgendone l'esistenza e segnando quella della sua famiglia, non può essere cancellata, ma le responsabilità di chiunque abbia contribuito illecitamente a determinarne le conseguenze, a qualunque livello e indipendentemente dal ruolo ricoperto, dovranno essere accertate e perseguite con ogni strumento consentito dall'ordinamento, senza che il trascorrere degli anni, il prestigio delle istituzioni o il feticcio del giudicato possano garantire impunità.

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