Non si può escludere la presenza di DNA riferibile ad Alberto Stasi
O non può comunque escludersi che si sia trattato di stronzi?
Il 5 marzo 2009 il capitano Alberto Marino concludeva la relazione sui residui biologici rinvenuti sul dispenser del sapone di casa Poggi con non può comunque escludersi che si tratti di sangue, attribuendo con verosimile certezza alla vittima la componente genetica predominante, pur riconoscendo l'impossibilità di stabilire la natura del materiale.
Una precisazione non certo irrilevante, poiché l'eventuale presenza di sangue avrebbe potuto collegare il reperto all'omicidio, mentre il DNA di Chiara su un oggetto della propria abitazione non dimostrava quando e in quali circostanze vi fosse stato depositato.
Per il profondo turbamento provocato dall'omicidio di Chiara Poggi e dalla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi, rileggo frequentemente gli atti, imbattendomi in quel non si può escludere e in giudizi di compatibilità che mantengono in vita ipotesi accusatorie non dimostrate, attribuendo valore indiziario a circostanze suscettibili di spiegazioni differenti.
Il test presuntivo eseguito dai RIS e quello specifico per il sangue effettuato dai periti sul dispenser diedero esito negativo. Nella sentenza del 17 dicembre 2009 il GUP Stefano Vitelli esaminò anche l'assenza di tracce ematiche sul miscelatore e nello scarico del lavandino, richiamando il perito Robino che, nell'udienza del 10 novembre 2009, aveva definito l'ipotizzato lavaggio molto fantasioso ed immaginifico. L'emoglobina sarebbe scomparsa preservando il DNA, benché nel sangue fosse presente in quantità enormemente superiore.
Nella sentenza del 6 dicembre 2011 la Corte d'Assise d'Appello di Milano condivise quelle conclusioni, rilevando che le impronte di Stasi non erano databili e che il DNA di Chiara, presente in punti differenti del dispenser, non dimostrava una deposizione contemporanea.
Nel 2014 la Corte d'Appello bis considerò invece certo che l'assassino si fosse lavato le mani, spiegando l'assenza di sangue con un'accurata pulizia e attribuendo le impronte a Stasi quale ultimo utilizzatore dell'oggetto, senza poter stabilire quando fossero state lasciate e trascurando la sua presenza accertata in casa Poggi la sera del 12 agosto.
Gli avvocati Giarda e Albano contestarono quella ricostruzione nei motivi nuovi del ricorso per Cassazione, richiamando la perizia medico-legale del 2009, che individuava nella manipolazione del dispenser in momenti differenti la spiegazione più ragionevole delle tracce.
Il 25 luglio 2017 furono consegnate alla difesa le immagini originali a colori dei rilievi, sulle quali il consulente Oscar Ghizzoni segnalò ulteriori contatti papillari e colature di sapone che, a suo giudizio, contrastavano con l'ipotizzata pulizia, come riportato nella memoria Bocellari-De Rensis dell'agosto 2025.
Sui pedali della bicicletta Umberto Dei il DNA attribuito a Chiara proveniva da una campionatura comune, senza possibilità di individuare il pedale interessato né di dimostrare la natura ematica del materiale. Eppure, nel settembre 2007, a Stasi fu contestata la presenza di sangue della fidanzata su entrambi, inducendolo a spiegare un presupposto non accertato, come avrebbero riconosciuto le sentenze di assoluzione del 2009 e del 2011.
È impossibile dimenticare la durezza con cui il pubblico ministero Rosa Muscio incalzò quel ragazzo, arrivato a ipotizzare una perdita di sangue mestruale di Chiara pur di spiegare una presenza di sangue che gli veniva contestata senza essere stata dimostrata.
La perizia medico-legale del 2009 non consentiva di determinare natura, tempi e modalità della deposizione, ritenendo improbabile l'origine ematica, ma nel 2014 furono recuperate le osservazioni dei consulenti RIS sulla compatibilità con il sangue di materiale altamente cellulato, richiamando possibili globuli bianchi osservati al microscopio.
Il verbale delle operazioni tecniche del 25 settembre 2007 documentava però che la microtraccia BU_p1 non aveva restituito profili genetici rilevanti e non corrispondeva alla campionatura dalla quale proveniva il DNA di Chiara, come aveva chiarito Robino nell'udienza del 4 novembre 2009 e ribadito il ricorso Giarda-Albano.
La difesa aveva richiesto il test specifico per il sangue già il 25 settembre 2007, senza ottenerlo dai consulenti RIS, rimanendo senza seguito persino la richiesta di approfondimento formulata dai periti del giudice Vitelli.
Soltanto nel 2026 sarebbero emerse due corse elettroforetiche negative eseguite da Marino il 20 settembre 2007 sul medesimo estratto BU_p, prive di picchi utili, sconosciute ai consulenti difensivi e mai confluite negli atti dei precedenti giudizi. Non si trattava di test specifici per il sangue, ma ulteriori analisi genetiche sul campione dal quale il giorno precedente erano stati ottenuti i profili attribuiti a Chiara.
Quando nel 2009 venne eseguito il test specifico per il sangue, anch'esso negativo, la Corte d'appello bis ne ridimensionò il significato richiamando il tempo trascorso e l'asportazione del materiale, accogliendo anche l'ipotesi della sostituzione dei pedali Wellgo, sostenuta da Tizzoni e ripresa in altri termini dal magistrato Barbaini, senza accertare autore, momento e ragione dell'eventuale sostituzione.
Nella perizia genetica del 2014 Francesco De Stefano, pur riconoscendo che degradazione e contaminazione impedivano qualsiasi attribuzione individuale del DNA maschile rinvenuto nei margini ungueali di Chiara, non si esimeva dall'aggiungere che non si può escludere la presenza di DNA riferibile ad Alberto Stasi.
Perché nominare l'imputato dopo aver dichiarato impossibile formulare un'ipotesi d'identità? A chi si deve quella postilla dal significato accusatorio?
Nell'informativa del 21 aprile 2026, acquisita nella documentazione investigativa dell'8 maggio, il Nucleo investigativo di Milano contesta quella formulazione, definendola una contradictio in terminis, mentre la perizia Albani, riesaminando i profili del 2014, ha escluso la linea paterna Stasi dalle tracce Y428, Y429 e Y432, rilevando per le prime due una non esclusione della linea paterna Sempio, con rapporti di verosimiglianza rispettivamente di 476–2153 e 17–51. Profili parziali, misti e non consolidati, la cui compatibilità non costituisce identificazione individuale, cautela che nel 2014 non aveva impedito di menzionare Stasi.
Quanto alle impronte delle scarpe, il capitano Aldo Mattei, nella corrispondenza interna del RIS del 27 agosto 2008, pur non potendo determinarne univocamente la taglia, non escludeva la compatibilità con quelle dell'indagato.
Le e-mail emerse nell'ottobre 2026 hanno rivelato che Luciano Garofano, allora comandante del RIS di Parma, auspicava che Mattei potesse spingersi un po' sull'unicità del disegno e adombrare una misura, con le necessarie cautele.
Il 28 agosto 2008 Mattei precisava che le tracce sono compatibili con la taglia di Stasi proprio in ragione della loro incompletezza, mentre Garofano sollecitava una trattazione tecnica capace di ridicolizzare le sue baggianate, riferendosi alle osservazioni del consulente Francesco Maria Avato.
Quelle e-mail documentano l'intervento del comandante sull'impostazione degli elaborati, suggerendo conclusioni più incisive e argomentazioni dirette a screditare la difesa, senza che sia stata chiarita la legittimazione dei suoi interventi, considerato che i consulenti nominati dal pubblico ministero Rosa Muscio erano Mattei e Marino.
La bicicletta nera da donna vista davanti a casa Poggi non fu identificata, ma la disponibilità familiare di velocipedi genericamente corrispondenti alla descrizione acquistò valore indiziario.
L'attività informatica documentata dalle 9.35 lasciava scoperti i ventitré minuti successivi al disinserimento dell'allarme delle 9.12 e la Corte d'appello bis, nella sentenza del 2014, affermava che l'alibi non lo elimina dalla scena del crimine, senza che quell'intervallo dimostrasse la presenza di Stasi nell'abitazione.
La Cassazione n. 44324/2013 aveva ribadito che gli indizi dovessero poggiare su fatti accertati, distinguendoli da supposizioni e congetture, censurando tuttavia le assoluzioni per non averne valutato la convergenza.
La Cassazione n. 25799/2016 confermò la condanna, ritenendo corretto il metodo seguito nel giudizio di rinvio, sebbene i principi delle Sezioni Unite nella sentenza Mannino richiedano che la valutazione complessiva non si risolva in una sommatoria, ma sia preceduta dalla verifica della consistenza e della capacità dimostrativa di ciascun elemento.
Il problema non è la legittimità della prova indiretta, ma il modo in cui elementi privi di significato accusatorio univoco sono stati considerati reciprocamente confermativi.
Il sangue non era dimostrato, ma non poteva essere escluso; il DNA maschile non era identificabile, ma poteva appartenere a Stasi; scarpe e bicicletta rimanevano compatibili, mentre ventitré minuti erano privi di alibi.
Circostanze differenti, accomunate dall'impossibilità di escludere l'ipotesi accusatoria, senza che ciò ne dimostrasse la fondatezza.
Gli indizi possono rafforzarsi quando poggino su collegamenti accertati, non quando ogni incertezza venga interpretata a sfavore dell'imputato, facendo sì che la mancata dimostrazione dell'innocenza supplisca alla prova della colpevolezza e sovverta il principio del ragionevole dubbio.
Dopo aver letto le e-mail di Garofano, le conclusioni di Marino e quelle di De Stefano, mi domando chi abbia chiesto a quest'ultimo di scrivere che non si poteva escludere Alberto Stasi e chi abbia suggerito a Marino di precisare che non poteva escludersi la natura ematica dei residui sul dispenser, nonostante gli accertamenti negativi.
Non risultano documentate richieste rivolte ai due autori perché adottassero quelle formule, ma esistono le e-mail nelle quali il comandante del RIS invitava Mattei a spingersi un po' e ad adombrare una misura, auspicando argomentazioni capaci di ridicolizzare quelle di un consulente della difesa.
A ben rivedere questo scempio della storia giudiziaria italiana, non si può nemmeno escludere che Stasi sia stato condannato perché una moltitudine di stronzi ha fatto l'impossibile affinché il principio del ragionevole dubbio subisse una sovversione tale per cui ciò che non era provabile diventasse una prova a carico.
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