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Ask not what d.P.R. 87/2016 could do for you. Ask what you were required to do before d.P.R. 87/2016.

Un fesso alla folta

Ask not what d.P.R. 87/2016 could do for you. Ask what you were required to do before d.P.R. 87/2016.
Ask not what d.P.R. 87/2016 could do for you. Ask what you were required to do before d.P.R. 87/2016. Silent Jo

È attribuita al RIS la spiegazione secondo cui gli estratti di DNA del caso Garlasco sarebbero stati distrutti nel settembre 2016 in applicazione del d.P.R. 87 dello stesso anno, trattandosi di semplici intermedi di lavorazione e non di reperti giudiziari.

Volendo evitare che l’ennesima ricostruzione sedimenti come verità acquisita, va chiarito se il RIS potesse disporre di quegli eluiti senza alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il d.P.R. 87/2016 distingue il campione biologico, prelevato dalla persona sottoposta a tipizzazione, dal reperto biologico, costituito dalla traccia rinvenuta sulla scena del delitto o su cose pertinenti al reato, e l’articolo 24 impone, dopo la completa tipizzazione, la distruzione del DNA estratto dai primi.

Gli eluiti di Garlasco provenivano da reperti del procedimento, sicché invocare quella disposizione senza spiegare perché dovesse estendersi anche al materiale genetico estratto da reperti biologici non mi sembra risolva granché.

Neppure la definizione di intermedi di lavorazione basta a chiudere la questione, perché si trattava di materiale ottenuto da reperti acquisiti nel procedimento, nell’esecuzione di accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria e rimasto conservato per anni.

Secondo quanto riportato, nel 2007 era stato verbalizzato che gli eluiti sarebbero stati conservati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria al termine delle analisi, ma se nel 2016 quella disponibilità era cessata va documentalmente chiarito in forza di quale norma o provvedimento fosse avvenuto, poiché il passaggio in giudicato della sentenza può far venir meno esigenze probatorie, non attribuire al laboratorio il potere di decidere la sorte del materiale formato e custodito nell’ambito del procedimento.

Prima che trovasse applicazione una disciplina sullo smaltimento, doveva pertanto essere cessato l’eventuale obbligo di conservazione e doveva risultare che il RIS potesse disporre di quegli estratti, passaggio che resta da dimostrare.

Tra l’altro, l’articolo 24 prescrive che le operazioni di distruzione siano verbalizzate, sicché, se la norma era applicabile agli eluiti di Garlasco, chiarisca il candidato perché sia stata invocata per distruggerli senza applicare anche la previsione che imponeva di documentarne la distruzione.

Insomma, il d.P.R. 87/2016 può spiegare che cosa dovesse accadere a determinati estratti una volta ricaduti nel suo ambito di applicazione, ma è ben lungi dal dimostrare che gli eluiti di Garlasco vi fossero ricompresi né che il RIS potesse disporne senza altro.

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