Carta canta, ovvero scripta manent
Non c’è nessuna polarizzazione da comporre, né interessa il latrato di chi tenta di trasformare una questione documentale in una disputa fra tifoserie e di certo non si tratta di scegliere se credere a Garofano, Marino, Fabbri o alla difesa di Alberto Stasi, ma di ricostruire attraverso quali atti sia stato prodotto, comunicato e introdotto nel procedimento un risultato genetico che contribuì al fermo del 24 settembre 2007 e che, diciannove anni dopo, deve essere letto insieme a due corse negative eseguite sul medesimo campione e mai rinvenute negli atti del processo.
Quelle negatività non cancellano il profilo positivo del 19 settembre, ma impediscono di considerarlo isolatamente, perché se una corsa restituisce un profilo attribuito a Chiara e due successive sullo stesso bu_p non lo restituiscono, la sequenza presenta una discordanza che impone di stabilire quale risultato sia affidabile e perché e aver selezionato il positivo, lasciando fuori i due negativi, significa avere consegnato al processo solo una parte della storia analitica del campione.
La questione investe la tenuta probatoria del reperto nei diversi gradi di giudizio, perché allo stato non sappiamo quale risultato fosse errato ab origine, ma sappiamo che positivo e negativi dovevano essere conosciuti, confrontati e spiegati insieme, mentre negli atti conosciuti quell’approfondimento non compare.
Il mos maiorum poteva tramandarsi per consuetudine, ma un incarico conferito nell’ambito di un procedimento penale non è una leggenda familiare da affidare alla tradizione orale.
Va anzitutto stabilito con quale atto Rosa Muscio conferì ad Alberto Marino l’incarico di consulente tecnico e, se quell’assetto venne modificato, come le parole di Garofano lascerebbero intendere, attraverso quale provvedimento una consulenza nominativamente affidata a Marino divenne attività istituzionale del RIS, diretta o governata da Luciano Garofano, che secondo la SIT di Pizzamiglio si trovava in Brasile quando fu predisposta l’organizzazione iniziale.
Il 28 settembre 2007 Muscio, interrogando Alberto Stasi, richiamava «la relazione preliminare a firma del consulente tecnico nominato da questo pubblico ministero, Capitano Marino», precisando che si trattava della relazione del 24 settembre, il cui contenuto era stato dettagliatamente riportato nel decreto di fermo; quindi, per il PM che conduceva l’indagine, Marino era il consulente tecnico da lei nominato, non il RIS e nemmeno Garofano, bensì Marino.
Garofano sostiene oggi che si sarebbe preferito operare come RIS per evitare i costi di una consulenza, ma il patriottismo contabile non modifica il titolo in forza del quale si opera in un procedimento penale e se l’incarico personale di Marino venne assorbito dall’attività istituzionale del Reparto, occorre sapere attraverso quale atto Muscio dispose, autorizzò o recepì quel mutamento.
Marino ha dichiarato di riferire alla scala gerarchica e che i rapporti con la Procura erano tenuti da Garofano; quest’ultimo, interrogato sul periodo fra il 19 e il 24 settembre, ha riferito di non ricordare nel dettaglio la revisione della relazione, gli elettroferogrammi o i confronti con Marino, precisando che, come comandante, trasmetteva gli atti che aveva letto.
Se il consulente nominato era Marino e l’interlocutore della Procura era Garofano, serve l’atto che definiva competenze e responsabilità, non una ricostruzione affidata alla memoria diciannove anni dopo.
Garofano richiama anche il verbale del 24 settembre sostenendo che gli esiti fossero stati messi a disposizione dei consulenti di parte, ma il testo reso pubblico riferisce soltanto che Marino «ha fatto prendere visione dei risultati sinora ottenuti» ad Avato, Fabbri e Capra, risultati, non dei risultati del 19 e del 20, dettaglio non di lana caprina.
Per attribuire a quella formula il significato che oggi le si vuole far dire, occorre dimostrare che cosa fosse stato mostrato, verificando se il verbale elencasse i risultati, richiamasse i campioni, indicasse le date delle corse o individuasse i relativi file e, soprattutto, se comprendesse i due elettroferogrammi negativi del 20 settembre. «Risultati sinora ottenuti» e «furono mostrati anche i due tracciati negativi» non significano la stessa cosa.
Il 17 settembre Fabbri, presente alle operazioni e impossibilitato a tornare il giorno successivo, avrebbe acconsentito alla prosecuzione «senza soluzione di continuità e senza ulteriori avvisi» ma resta da stabilire fin dove si estendesse quell’assenso, distinguendo la prosecuzione delle attività già iniziate dagli approfondimenti compiuti nei giorni successivi di cui, senza ombra di dubbio, doveva essere messo a parte.
Il 25 settembre Avato segnalò alla Procura che alla difesa non era stato comunicato il proseguimento delle analisi nei giorni 20 e 21, mentre Fabbri sostiene che fra il 17 e il 24 i consulenti non parteciparono alle operazioni di laboratorio e che il 24 venne mostrato loro il profilo positivo attribuito a Chiara, non le due corse negative del 20.
Anche ammettendo che Fabbri avesse consentito alla prosecuzione in propria assenza, rinunciare a presenziare non significa rinunciare a conoscere gli esiti e, dunque, devono essere prodotti i verbali completi del 17 e del 24, il primo per delimitare l’assenso prestato, il secondo per identificare ciò che venne mostrato.
La Procura di Pavia ha riferito nel 2026 di non avere rinvenuto i due tracciati negativi del 20 settembre negli atti del procedimento e del processo Stasi, ma neppure il riesame del 2009 colma il vuoto, perché nell’inventario della documentazione consegnata a Bison, Robino e Varetto comparivano i file relativi alla quantificazione e l’elettroferogramma positivo di bu_p, non le due corse negative poi recuperate dai dati grezzi.
Stabilire chi fosse formalmente titolare dell’incarico il 20 settembre, quale titolo regolasse il ruolo di Garofano nei rapporti con Muscio, attraverso quale provvedimento la consulenza di Marino fosse eventualmente divenuta attività del RIS e quali documenti fossero stati mostrati il 24 significa ricostruire chi dovesse conoscere quei risultati, chi dovesse comunicarli e attraverso quale percorso dovessero raggiungere il fascicolo.
O si documenta quali esiti furono mostrati ai consulenti, individuandoli uno per uno, oppure l’affermazione secondo cui anche le due corse negative sarebbero state portate alla loro conoscenza resta indimostrata.
Che i consulenti abbiano conosciuto quelle controanalisi non può essere dato per acquisito mentre i relativi tracciati risultano assenti dagli atti del procedimento e dei successivi gradi di giudizio.
La Procura di Pavia potrebbe avere già le risposte nelle carte acquisite e chi sostiene oggi che quei risultati furono comunicati indichi l’atto che lo dimostra, le email, qualunque straccio di prova documentale senza attribuire a una formula generica un contenuto che non risulta documentato.
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