Don Baggianata del RIS del Parmense
Nel 2007 Rosa Muscio volle che gli accertamenti fossero svolti mediante consulenza tecnica e Marco Pizzamiglio indicò Alberto Marino per la biologia e Aldo Mattei per la dattiloscopia, ricordando del primo l’«eccellente esperienza pratica» e attribuendo a Luciano Garofano soprattutto capacità di coordinamento. Al rientro dal Brasile, secondo Pizzamiglio, Garofano non avrebbe gradito l’assetto già definito, preferendo un’attività del reparto, mentre Muscio era stata «categorica» nel volere le consulenze.
Poiché dei desiderata del signor Garofano il nostro ordinamento se ne frega e, detto fuori dai denti, ce ne sbattiamo altamente anche tutti noi, interessa capire sotto quale veste abbia operato. Ove siano necessarie specifiche competenze, l’articolo 359 c.p.p. consente al pubblico ministero di «nominare e avvalersi di consulenti», mentre l’articolo 370 gli consente di delegare attività alla polizia giudiziaria, la quale può a propria volta avvalersi di persone idonee ai sensi dell’articolo 348, comma 4.
Marino e Mattei risultano individuati nelle rispettive materie, mentre Garofano intrattiene i rapporti con la PM, legge e trasmette gli atti, risulta sottoscrivere anche la relazione sul DNA e interviene sulle valutazioni dei consulenti, senza che allo stato sia conosciuto un conferimento utile a spiegare quella sovrapposizione.
Marino ha raccontato di avere riferito lungo la scala gerarchica, lasciando al comando i rapporti con l’autorità giudiziaria, ma se l’incarico tecnico proveniva personalmente da Muscio resta da capire perché il consulente riferisse al proprio superiore anziché alla magistrata che lo aveva scelto e quanto quel passaggio potesse incidere sulla formazione del risultato.
Era un incarico personale oppure, per ignota prassi rissese o garofanese, il mandato nominativo veniva in qualche modo eluito, lasciando al tecnico l’accertamento e al comandante interlocuzione con la Procura, firma e valutazioni?
Garofano ha rivendicato pubblicamente un’intesa con Muscio, ma se quell’accordo gli consentiva di intervenire anche nel merito delle consulenze, va chiarito in quale veste, distinguendo la nomina ex articolo 359 dalla delega alla polizia giudiziaria ex articolo 370.
Di fronte alle cautele di Mattei sull’unicità del disegno e sulla possibilità di ricavare una misura dalla traccia di scarpa, Garofano gli suggerisce di «spingersi un po’ sull’unicità del disegno» e di «adombrare una misura», mentre in altri scambi propone di ridicolizzare le «baggianate» del professor Francesco Maria Avato e interviene sulla forma di una relazione destinata al gip e alla Corte d’Assise.
Non ce ne vorrà, auspicabilmente, se in omaggio a cotanta raffinata categoria scientifica lo appelleremo Don Baggianata, per meriti acquisiti sul campo.
Quelle mail difficilmente si conciliano con una semplice funzione di tramite, perché Garofano non si limita a ricevere una relazione già formata, ma interviene sul punto sino al quale Mattei riteneva di potersi spingere nell’interpretazione del dato.
Se agiva quale consulente, occorre individuarne il conferimento; se operava nell’ambito di attività delegate al reparto, occorre ricostruire titolo e perimetro della delega; se era soltanto il superiore gerarchico dei consulenti scelti da Muscio, resta da capire su quale base entrasse nel merito delle loro conclusioni.
Negli archivi RIS compaiono inoltre tredici pagine dedicate alla personalità di Alberto Stasi, costruite sui suoi verbali, mai depositate e non risultanti, per quanto oggi noto, fra gli incarichi richiesti dalla Procura. Milo Infante ne ha ricondotto l’iniziativa proprio a Garofano e, qualora questa attribuzione trovasse riscontro negli atti, si aggiungerebbe un’attività diversa da quelle affidate a Marino e Mattei, della quale andrebbe individuato il mandato.
La verifica non può quindi fermarsi alla fantomatica nomina di Garofano, ma è indispensabile acquisire i conferimenti a Marino e Mattei, verificarne quesiti e limiti, ricostruire l’eventuale delega al reparto e chiarire il contenuto dell’intesa rivendicata con Muscio, separando la catena gerarchica dalla formazione della valutazione tecnica.
Solo così si potrà capire se Don Baggianata operasse come consulente del PM, nell’ambito di un’attività delegata al RIS oppure come comandante sovraordinato a consulenti nominati personalmente da Muscio, tre posizioni diverse che un accordo raccontato diciannove anni dopo in televisione non rende intercambiabili.
Questo è uno spazio personale e indipendente, i contenuti nascono da fonti, documenti, dichiarazioni e osservazioni dell’autore. È sempre gradita l’indicazione dell’autore e della fonte, preferibilmente con link diretto all’articolo originale.
Commenti
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!