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Il diritto di essere incazzati a bestia

Se non è complotto, dimmelo tu cos’è

Il diritto di essere incazzati a bestia
Il diritto di essere incazzati a bestia Silent Jo

Il 27 settembre 2007 Angelo Giarda scrisse nel verbale dell’udienza di convalida che cosa la difesa di Alberto Stasi avesse ricevuto dal RIS dopo gli accertamenti sui pedali della Umberto Dei. Francesco Maria Avato, recatosi a Parma con Matteo Fabbri il 24 settembre, aveva avuto «due verbali più i due tracciati, ma nient’altro».

Giarda precisò che al consulente erano stati mostrati «solo dei verbali asettici e i due tracciati del DNA», dai quali non risultava neppure che il materiale genetico attribuito a Chiara Poggi provenisse dal sangue.

Il 25 settembre la difesa aveva comunicato alla Procura di non essere stata informata del proseguimento delle analisi del 20 e del 21 settembre e, sgomberando il campo da illazioni e provocazioni, va precisato che non è una ricostruzione formulata oggi, dopo la scoperta dei raw data, ma quanto venne scritto quando quelle operazioni erano appena state compiute e quando ancora nessuno poteva sapere che proprio dai dati di quei giorni sarebbero riemersi, ben diciotto anni dopo, due tracciati mai entrati nel processo.

Il campione bu_p era stato ottenuto riunendo nella stessa provetta il materiale raccolto sulle superfici dei due pedali, senza partire da una macchia di sangue preventivamente individuata e repertata. Il Combur eseguito a campione aveva dato esito negativo, mentre il Luminol era stato descritto dal RIS prima attraverso una luminescenza diffusa sulle parti metalliche e spot dubbi sulle plastiche, poi nella relazione definitiva attraverso l’assenza di «luminescenza significativa».

Il 14 settembre la quantificazione di bu_p risultò inibita e il 17, dopo la purificazione, il campione venne quantificato in 2,78 ng/µl di DNA umano femminile e il 19 settembre una corsa restituì un profilo parziale e altre due profili completi compatibili con Chiara Poggi.

Il giorno successivo, 20 settembre 2007, Alberto Marino ripeté l’analisi per «ulteriormente approfondire» il risultato e due nuove corse sullo stesso estratto non produssero alcun picco utile. Quelle negatività avevano un peso diverso rispetto agli altri esiti negativi successivamente ottenuti sui pedali, perché riguardavano lo stesso bu_p che il giorno precedente aveva restituito il profilo attribuito a Chiara.

Di quei due tracciati la Procura di Pavia non ha trovato traccia negli atti del procedimento e del processo contro Stasi. Nel 2009 Stefano Vitelli affidò a Bison, Robino e Varetto il riesame degli accertamenti sui pedali e Marino mise a loro disposizione la documentazione relativa alla quantificazione, alla purificazione e al profilo positivo di bu_p, ma non le due corse negative del 20 settembre, che non figuravano nel materiale consegnato.

Le norme vigenti già allora non attribuivano al consulente del pubblico ministero il potere di decidere quali risultati dovessero raggiungere il magistrato. Gli artt. 359 e 360 c.p.p. inserivano l’attività tecnica nell’indagine del PM e, per gli accertamenti irripetibili, garantivano ai consulenti delle parti la partecipazione alle operazioni e la possibilità di formulare osservazioni e riserve, mentre l’art. 358 imponeva al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche sulle circostanze favorevoli all’indagato.

Due risultati ottenuti sullo stesso campione dopo avere deciso di ripetere l’analisi per approfondire il positivo appartenevano all’accertamento e dovevano essere sottoposti a chi quell’accertamento aveva disposto; quanto al loro significato, spettava al pubblico ministero, ai consulenti, ai periti e poi al giudice valutarlo, non a chi materialmente eseguiva l’esame e men che meno a “Luciani” o “Marini” a caso.

Marino ha confermato di avere eseguito le due corse e, interrogato sul fatto che ne avesse parlato con Luciano Garofano, ha risposto «presumo di sì», precisando che i rapporti con l’autorità giudiziaria erano tenuti dal comandante. Garofano sostiene che il 24 settembre tutti i risultati fossero stati messi a disposizione dei consulenti e richiama il verbale nel quale Marino scrisse di avere fatto prendere visione ad Avato, Fabbri e Marzio Capra dei «risultati sinora ottenuti».

Quella formula non dice assolutamente quali tracciati fossero stati mostrati, tanto che Avato afferma che le due corse negative «non ci furono mai dati».

Ieri, senza alcuna sorpresa per molti, Capra ha dichiarato di averle conosciute e viste proprio il 24 settembre e, se il suo ricordo corrisponde a quanto accadde, almeno il consulente della famiglia Poggi conobbe risultati che la difesa sostiene e può documentare di non avere mai ricevuto e che non entrarono negli atti né furono messi a disposizione dei periti del giudice.

Il Fatto Quotidiano ha scritto che i test negativi erano già noti alla difesa Stasi, trasformando la formula «risultati sinora ottenuti» nella prova che Avato e Fabbri conoscessero proprio quelle due corse.

Con quale audacia osa presentare come fatto ciò che il verbale non specifica, quando il giorno successivo la difesa scriveva di non essere stata informata delle attività del 20 e del 21, Giarda indicava il 27 ciò che Avato aveva ricevuto, Avato nega ancora oggi di avere visto quei tracciati e Capra rivendica invece di averli conosciuti?

Evidentemente qualcuno ha la verità in rotativa, perché si può sostenere una lettura degli atti, ma non attribuire a un documento ciò che nel documento non c’è.

Nel 2014 Gian Luigi Tizzoni costruì sulla presenza del DNA di Chiara sui Wellgo della Umberto Dei la ricostruzione dello scambio dei pedali, sostenendo che gli Union montati sulla Holland nera fossero quelli originariamente appartenuti alla Umberto Dei e che i Wellgo fossero stati trasferiti sulla bordeaux dopo il delitto.

Quello specifico scambio venne escluso, perché la Holland montava Union 677 mentre la Umberto Dei usciva con Union 687, e la possibile provenienza dei Wellgo venne spostata su un’altra bicicletta. Tizzoni riuscì così a costruire una ricostruzione che trovo imbarazzante mentre le due corse negative dello stesso estratto non entravano nella discussione, benché Capra sostenga oggi di averle conosciute fin dal 24 settembre 2007.

Tizzoni, come il consulente dei signori Poggi, era informato? Se Capra ne era a conoscenza, chi lo aveva informato? E, adesso che la Procura ha accertato che quei tracciati non figuravano negli atti, Capra, Tizzoni o i Poggi hanno ritenuto di chiarire quando e attraverso chi quelle informazioni fossero arrivate alla parte civile?

Nel 2017 la difesa Stasi chiese al RIS i tracciati e i dati grezzi degli accertamenti genetici e il comandante Giampietro Lago subordinò il rilascio a un’autorizzazione giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello espresse il nulla osta alla consegna, ma quei dati non arrivarono; quando intervenne di nuovo riconoscendo l’interesse della difesa a ottenerne copia, la situazione non cambiò.

Si è dovuti arrivare al 2025 inoltrato perché quei raw data venissero trasmessi alla Procura di Pavia dal nuovo comandante del RIS e proprio al loro interno sono comparse le due corse negative del 20 settembre.

Se nel 2007 quelle corse erano state considerate irrilevanti, perché non furono comunicate al pubblico ministero insieme al positivo?

Se la loro assenza dagli atti fu una svista, perché non furono fornite nel 2009 ai periti di Vitelli?

Se anche quello fu un errore, perché nel 2017 i dati grezzi continuarono a non essere consegnati quando la difesa li chiese espressamente e ottenne il via libera della Corte?

L’art. 24 della Costituzione tutela il diritto di difesa e l’art. 111 il contraddittorio fra le parti in condizioni di parità e, quando dati necessari a controllare un accertamento scientifico utilizzato contro un imputato esistono, vengono richiesti e continuano a non essere consegnati, diventa difficile liquidare la loro assenza come un problema d’archivio, un errore, una dimenticanza o una cappellata.

Il nostro ordinamento prevede qualificazioni molto più precise e accertarle oggi non è un esercizio accademico, perché ciò che è accaduto investe il diritto dell’imputato a conoscere e controllare il materiale scientifico utilizzato contro di lui.

È la continuità fra il 2007, il 2009 e il 2017 a rendere sempre meno credibile la spiegazione della semplice dimenticanza e questa vicenda di una gravità inaudita, perché investe le fondamenta stesse del diritto di difesa.

Il positivo viene trasmesso al pubblico ministero, entra nel fermo e continua a essere utilizzato nelle ricostruzioni processuali, mentre i due risultati discordanti dello stesso campione non compaiono negli atti, non vengono messi a disposizione dei periti e non arrivano alla difesa neppure quando questa chiede i dati grezzi e ottiene il nulla osta alla loro consegna.

A questo punto, signori cari, siamo legittimati a mettere in dubbio la correttezza della positività, non il contrario, e ne abbiamo tutto il diritto.

Se qualcuno pretende ancora di liquidare come complottismo il dubbio che quei dati non si volessero far conoscere, dovrebbe spiegare perché restano al RIS ogni volta che avrebbero potuto entrare nel contraddittorio ed essere controllati ed altrettanto spiegare perché la parte civile ne fosse in possesso, ma non la Difesa, il resto sono solo chiacchiere.

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