Il presunto vuoto normativo
La richiesta di rinvio a giudizio depositata il 3 novembre dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato della Dottoressa Chiara Poggi, riporta al centro del confronto giudiziario la questione di legittimità costituzionale annunciata dal suo difensore Liborio Cataliotti, secondo il quale la condanna definitiva di Alberto Stasi renderebbe problematico celebrare un nuovo processo per il medesimo delitto prima della revisione del precedente giudicato.
Il 12 ottobre Cataliotti ha sostenuto che la revisione Stasi dovrebbe precedere il procedimento Sempio, perché altrimenti il sistema processuale penalistico salta, mentre nelle dichiarazioni del 3 novembre ha esteso le proprie obiezioni alla posizione processuale del condannato, alle modalità della sua eventuale audizione e all'acquisizione delle prove provenienti dall'altro procedimento, prospettando un vuoto normativo che, a suo giudizio, richiederebbe l'intervento della Corte costituzionale.
Per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, avvenuto a Mestre il 20 dicembre 2012, sono state pronunciate condanne in procedimenti distinti nei confronti di Monica Busetto e Susanna Milly Lazzarini, quest'ultima inizialmente rea confessa di aver agito da sola e successivamente autrice di dichiarazioni che coinvolgevano Busetto, condannata definitivamente a venticinque anni di reclusione e tuttora dichiaratasi innocente. La vicenda, ancora oggetto di revisione davanti alla Corte d'appello di Trento, costituisce un precedente significativo rispetto alla possibilità di accertare responsabilità per il medesimo omicidio in procedimenti separati, senza che una condanna impedisca di giudicare un'altra persona.
L'art. 649 c.p.p., che disciplina il ne bis in idem, vieta di sottoporre nuovamente a processo chi sia già stato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile per il medesimo fatto, senza estendere il divieto a persone diverse, di talché la condanna Stasi non attribuisce alla ricostruzione accolta dai giudici efficacia preclusiva nei confronti di Sempio, trattandosi di imputati distinti, sebbene l'omicidio contestato sia il medesimo.
L'art. 630 c.p.p. alla lettera a) contempla la revisione quando i fatti posti a fondamento della condanna risultino inconciliabili con quelli accertati in un'altra sentenza penale irrevocabile, mentre la lettera c) consente di richiederla sulla base di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo la condanna, senza attendere un secondo giudicato, purché gli elementi dedotti siano idonei a determinare il proscioglimento secondo l'art. 631 c.p.p.
Proprio quest'ultima ipotesi interessa la revisione annunciata dai difensori di Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, intenzionati a valorizzare gli accertamenti della nuova inchiesta, comprese le consulenze sulla dinamica dell'aggressione e le risultanze analitiche relative ai pedali della bicicletta, non integralmente documentate nel precedente procedimento. La difesa potrà sottoporre tali elementi alla Corte competente senza attendere una sentenza definitiva su Sempio, mentre un eventuale secondo giudicato contenente accertamenti incompatibili con quelli della condanna Stasi potrebbe assumere rilievo ai sensi della lettera a), senza che nessuna delle due ipotesi imponga la preventiva revisione della prima condanna per procedere contro Sempio.
Nel 1996 il Tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato a giudicare un imputato coinvolto in reati per i quali erano processati separatamente alcuni maggiorenni, ha contestato l'art. 2 c.p.p., che non gli consentiva di sospendere il giudizio in attesa della decisione nell'altro procedimento, giunto a una fase più avanzata, ritenendo che l'accertamento della responsabilità dei maggiorenni avrebbe condizionato quella del minorenne.
Con l'ordinanza n. 159/1996, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione, chiarendo che la connessione tra procedimenti non determina una necessaria pregiudizialità giuridica, poiché l'eventuale influenza degli accertamenti compiuti in un processo sull'esito dell'altro non impone di sospendere il secondo in attesa della conclusione del primo. Sebbene la pronuncia non riguardi la revisione di una condanna definitiva, il principio affermato dalla Consulta assume rilievo rispetto alla pretesa di Cataliotti di subordinare il procedimento Sempio alla preventiva definizione della revisione Stasi.
Con la sentenza n. 29/2009, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 238-bis c.p.p., sollevata perché la norma consente di acquisire sentenze irrevocabili pronunciate in altri procedimenti, anche quando l'imputato del nuovo giudizio non abbia partecipato alla formazione delle prove. La Corte ha ritenuto tale disciplina compatibile con il principio del contraddittorio, poiché la precedente sentenza non vincola il nuovo giudice, che deve valutarla insieme agli altri elementi probatori e ai necessari riscontri, assicurando alle parti la possibilità di contestarne il contenuto.
La pronuncia richiama il superamento della pregiudiziale penale, che nel precedente sistema attribuiva efficacia vincolante al giudicato formatosi in un altro processo, riconoscendo al nuovo giudice autonomia nella valutazione dei fatti e delle prove, per cui nel caso Garlasco sarebbe possibile una ricostruzione dell'omicidio diversa da quella accolta nella condanna Stasi, senza che quest'ultima perda efficacia nei confronti del condannato fino all'eventuale accoglimento della revisione.
Gli artt. 197, 197-bis e 210 c.p.p. disciplinano la testimonianza e l'esame delle persone imputate o già giudicate in procedimenti connessi o collegati, offrendo una risposta normativa agli interrogativi di Cataliotti sulla veste processuale di Stasi. L'art. 197-bis consente, alle condizioni previste, di assumere come testimone una persona definitivamente condannata, con l'assistenza di un difensore e senza obbligarla a deporre sui fatti oggetto della condanna qualora nel precedente giudizio abbia negato la propria responsabilità o non abbia reso dichiarazioni. Il quinto comma vieta inoltre che tali dichiarazioni siano utilizzate contro il testimone, anche nell'eventuale procedimento di revisione, una garanzia che interessa Stasi, il quale continua a contestare la propria responsabilità.
L'art. 238 c.p.p. stabilisce a quali condizioni possano essere acquisiti e utilizzati i verbali di prove formate in altri procedimenti, con specifiche garanzie a tutela del contraddittorio, mentre l'art. 238-bis disciplina l'acquisizione delle sentenze irrevocabili, sicché anche la questione degli atti del processo Stasi utilizzabili nel procedimento Sempio trova una disciplina che richiede di valutare i singoli elementi probatori, senza configurare il vuoto normativo prospettato da Cataliotti.
Gli artt. 2 e 3 c.p.p. non prevedono una generale pregiudizialità tra procedimenti penali distinti, attribuendo il primo al giudice penale il compito di risolvere le questioni dalle quali dipenda la decisione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, mentre il secondo contempla specifiche ipotesi di sospensione relative allo stato di famiglia e alla cittadinanza, senza subordinare il processo nei confronti di una persona alla revisione della condanna pronunciata contro un'altra.
L'eventuale questione di legittimità costituzionale dovrà essere sottoposta al giudice secondo l'art. 23 della legge n. 87/1953, con l'indicazione delle disposizioni censurate, dei principi costituzionali ritenuti violati e delle ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Le dichiarazioni di Cataliotti non permettono ancora di conoscerne i termini, sebbene gli interrogativi finora formulati riguardino materie disciplinate dal codice e sulle quali la giurisprudenza costituzionale ha già fornito indicazioni pertinenti.
La Procura di Pavia ha attribuito a Sempio la responsabilità individuale di un omicidio già definitivamente ascritto a Stasi, con la possibilità che il nuovo giudizio conduca ad accertamenti incompatibili con quelli precedenti, senza che tale eventualità privi di efficacia la prima condanna o vincoli il giudice chiamato a pronunciarsi sulla posizione di Sempio. Il vuoto normativo denunciato da Cataliotti non emerge dalle questioni finora prospettate e, dunque prima di invocare l'intervento della Consulta, sarà opportuno comprendere quali disposizioni la difesa ritenga costituzionalmente insufficienti e per quali ragioni le garanzie previste dall'ordinamento non consentirebbero di celebrare il processo.
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