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Si dejas los papeles, no vale

Si dejas los papeles, no vale
Si dejas los papeles, no vale Silent Jo

Si me dejas no vale

L’allora comandante del Nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, Maurizio Pappalardo, il 24 dicembre 2016 fotografò tre documenti del procedimento appena aperto su Andrea Sempio.

Gli atti si trovavano sulla scrivania dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti e quel giorno Pappalardo risultava assente giustificato dal servizio per permesso 104, oltre a non essere assegnato all’indagine su Sempio.

Nel decreto con cui è stata archiviata l’indagine per corruzione nei confronti di Venditti, il gip di Brescia ha osservato che nulla indica la presenza del magistrato o il suo consenso agli scatti e che quelle fotografie, pur non dimostrando alcun accordo corruttivo, potrebbero documentare una gestione irregolare di un documento interno.

Non sappiamo chi abbia consentito a Pappalardo di entrare nell’ufficio di Venditti, ma resta da capire a quale titolo potesse accedere a quegli atti e fotografarli.

Nel dicembre 2016 il GDPR non era ancora applicabile, ma era pienamente vigente il decreto legislativo 196 del 2003 che, all’articolo 31, imponeva che i dati personali fossero custoditi e controllati attraverso misure idonee a prevenire trattamenti non consentiti e accessi non autorizzati. Il Garante aveva già chiarito che tali obblighi riguardavano anche gli uffici giudiziari e i trattamenti compiuti per ragioni di giustizia.

L’articolo 30 prevedeva che chi trattava dati personali fosse individuato come incaricato e che l’ambito delle operazioni consentite risultasse definito, poiché l’appartenenza a un’amministrazione non attribuiva un accesso indistinto alle informazioni da essa detenute.

Per i documenti cartacei l’Allegato B imponeva istruzioni sulla custodia degli atti e prescriveva che quelli contenenti dati sensibili o giudiziari fossero conservati in modo da impedirne l’accesso a persone prive di autorizzazione, prevedendo per gli archivi un accesso controllato.

Sul diverso piano della segretezza investigativa, l’articolo 329 del codice di procedura penale stabiliva che gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fossero coperti dal segreto fino a quando l’indagato non potesse averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Privacy e segreto investigativo appartengono a piani diversi, ma convergono sul punto che qui interessa, l’accesso agli atti di un procedimento appena aperto.

Pappalardo ha dichiarato di non ricordare chi gli avesse consentito di scattare quelle fotografie, ha escluso che fotografare fascicoli nell’ufficio di Venditti costituisse una prassi e non ha saputo contestualizzare l’episodio. Sentita a SIT, la pm Giulia Pezzino ha escluso di avergli consentito l’accesso, sostenendo che non ne avesse motivo.

Occorre quindi comprendere a quale titolo e con quale autorizzazione Maurizio Pappalardo, il 24 dicembre 2016, abbia potuto accedere a quegli atti e fotografarli con il proprio telefono, confrontando un fatto documentato con le regole che già allora disciplinavano custodia, accesso e segretezza dei fascicoli, senza attribuire responsabilità ma chiedendo come quelle regole siano state applicate in quella circostanza.

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