Ventitré minuti
I ventitré minuti compresi fra le 9.12 e le 9.35 non derivano da una misurazione medico-legale dell’ora della morte di Chiara Poggi, ma dall’incrocio fra il disinserimento dell’allarme della villetta e l’inizio dell’attività informatica di Alberto Stasi, distinzione che assume un peso diverso dopo avere riportato nella cronologia la telefonata delle 9.55.
Come ripercorso nella scena prima del processo Ballardini aveva collocato il decesso fra le 10.30 e le 12, con maggiore centratura fra le 11 e le 11.30; per la difesa, Avato e Fabbri ne avevano proposto una collocazione anticipata, mentre Bison, Robino e Varetto, riesaminando il problema nel 2009, conclusero che non fosse possibile restringere l’epoca della morte oltre la mattinata del 13 agosto. (sentenza di primo grado)
Il portatile di Stasi, consegnato il 14 agosto, subì sette accessi dei carabinieri prima della corretta acquisizione forense. Porta e Occhetti quantificarono la sottrazione di contenuto informativo nel 73,8% degli oltre 56.000 file visibili, rilevando accessi su più di 39.000 file, interventi su oltre 1.500 e la creazione di più di 500. Pur definendo devastanti gli effetti prodotti sull’integrità del supporto, riuscirono a recuperare gli elementi necessari per ricostruire l’attività della mattina del 13 agosto. (sentenza di primo grado; cfr. perizia Porta-Occhetti, 2009)
Alle 9.55 la chiamata di Elisabetta Ligabò sul fisso di casa Stasi collocava Alberto nell’abitazione, mentre sul cellulare di Chiara comparivano chiamate anonime alle 11.37, 12.46, 13.26 e 13.30, che Porta e Occhetti ritennero con elevata probabilità provenienti dal fisso Stasi e che Vitelli, raccordandole alle pause dell’attività informatica, ritenne riconducibili a quell’utenza con ragionevole certezza. Alle 13.27 una chiamata partita dal fisso Stasi e diretta al fisso Poggi, durata dodici secondi, forniva un ulteriore riscontro della sua presenza in casa.
Le chiamate effettuate dal cellulare di Alberto alle 9.44 e fra le 10.46 e le 10.48, rimaste senza risposta, risultavano dalle memorie dei terminali ma non dai tabulati dell’operatore e non consentivano quindi di ricavare la cella agganciata; documentavano i tentativi di contatto con Chiara, non la posizione dalla quale fossero stati effettuati. (cfr. perizia Porta-Occhetti, 2009; sentenza di primo grado)
Incrociando informatica e telefonia, Vitelli ritenne documentata la permanenza di Stasi nella propria abitazione dalle 9.35 alle 12.20 con sostanziale continuità e individuò tre intervalli nei quali avrebbe potuto assentarsene, fra le 9.12 e le 9.35, fra le 12.20 e le 12.46 e fra le 12.46 e le 13.26. (sentenza di primo grado)
Il primo durava ventitré minuti e il GUP ne giudicò problematica la compatibilità con la sequenza che avrebbe dovuto contenere, dovendovi rientrare l’aggressione, il tragitto in bicicletta, il ritorno a casa e quanto necessario per disfarsi o ripulire arma, indumenti e tracce. La medicina legale non collocava quindi la morte fra le 9.12 e le 9.35, essendo il processo a verificare se quello spazio, rimasto scoperto dalla presenza documentata di Stasi, potesse contenere l’omicidio.
Nelle ore successive al ritrovamento Stasi aveva già reso lunghe dichiarazioni. Il primo verbale di sommarie informazioni iniziò alle 16 del 13 agosto e si chiuse alle 19.30; il secondo cominciò alle 23.45, proseguì sino alle 4.05 e, dopo una sospensione di venti minuti, riprese alle 4.25 per terminare alle 7 del mattino del 14 agosto, per un totale di 10 ore e 25 minuti di verbalizzazione fra pomeriggio e notte. (cfr. verbali di sommarie informazioni, 13-14 agosto 2007)
In entrambe le occasioni Stasi era formalmente sentito come persona informata sui fatti e non come indagato, sicché quegli atti non costituivano interrogatori dell’indagato in senso processuale. L’art. 351 c.p.p. non fissava un limite massimo alla durata delle sommarie informazioni, ma l’art. 63 imponeva di interrompere l’esame qualora dalle dichiarazioni fossero emersi indizi di reità, avvertendo il dichiarante e invitandolo a nominare un difensore.
La questione non riguardava quindi il numero di ore per le quali potesse essere sentito, ma il momento in cui eventuali elementi emersi nel corso dell’esame avessero imposto il mutamento della sua veste processuale e dieci ore e venticinque minuti di verbalizzazione restituiscono in ogni caso la misura dell’esame cui venne sottoposto sin dal primo giorno e rendono rilevanti, oltre alla qualifica formale attribuitagli, il contenuto e l’andamento delle domande. (cfr. artt. 351, 362, 198 e 63 c.p.p.)
Nel pomeriggio del 13 agosto un controllo sommario delle suole delle scarpe indossate da Stasi non aveva evidenziato materiale riferibile a sangue. Le scarpe rimasero ai suoi piedi sino alla conclusione del secondo verbale, quando furono acquisite alle 7 del 14 agosto; i successivi accertamenti con luminol sull’intera superficie delle suole e con Combur test diedero esito negativo, rilevando un profilo genetico compatibile con Stasi ma non sangue umano in quantità rilevabile con i metodi impiegati.
Neppure sulle suole dei due carabinieri entrati nella villetta furono osservate tracce macroscopiche di sangue e i successivi accertamenti di laboratorio non ne rilevarono di microscopiche; tra i calzari utilizzati dal personale medico e paramedico, l’unica traccia visibile venne riscontrata su quello della dottoressa del 118. (cfr. perizia Bison-Robino-Varetto, 2009; sentenza di primo grado; relazione RIS Parma, 15 novembre 2007)
La Cassazione del 2013 censurò l’omessa considerazione dell’assenza di un alibi processualmente accertato fra le 9.12 e le 9.35, rilevando come i giudici di merito avessero escluso un’incompatibilità astratta fra la durata dell’aggressione e il rientro in bicicletta.
Nel giudizio di rinvio la sentenza d’Appello bis collocò l’omicidio nella medesima fascia, mentre le parti civili ne sostennero la praticabilità attraverso una ricostruzione filmata di circa dieci-dodici minuti, quattro-sei all’interno della villetta, cinque per il trasferimento in bicicletta e uno per il rientro nell’abitazione.
Quei ventitré minuti conservavano però la stessa origine, essendo ricavati dal tempo nel quale Stasi non risultava documentato altrove e non da un nuovo accertamento medico-legale capace di restringere l’epoca della morte fra le 9.12 e le 9.35. Pertanto ritenere sufficiente quello spazio per compiere l’azione non equivaleva a stabilire che Chiara fosse morta al suo interno.
La consulenza di Cristina Cattaneo, richiamata nell’informativa del Nucleo Investigativo di Milano, individua sul piano tanatologico una finestra compresa fra le 7 e le 12.30. Il limite delle 9.45 deriva dal raccordo operato dagli investigatori fra contenuto gastrico e disinserimento dell’allarme delle 9.12, mentre nelle conclusioni della stessa informativa vengono considerate compatibili con l’azione attribuita ad Andrea Sempio tanto la fascia 9.12–9.58 quanto quella 9.58–11.25. (RaiNews, 8 maggio 2026; cfr. informativa Nucleo Investigativo di Milano, 21 aprile 2026)
I ventitré minuti restano quindi lo spazio nel quale Stasi avrebbe potuto assentarsi dalla propria abitazione, non una misurazione autonoma dell’ora della morte e resta dunque da verificare che cosa l’azione attribuitagli avrebbe dovuto lasciare sulle scarpe, sulla bicicletta, sull’automobile e lungo il percorso compiuto nella villetta, tanto al momento dell’omicidio quanto nel successivo ingresso come scopritore del corpo.
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